La legge – recita l’articolo 1 - promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2015 è stata pubblicata la legge 18 agosto 2015, n. 141, recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". Ne dà notizia il Sole 24 che presenta in modo sintetico i 7 articoli di cui si compone.
Articolo 1 – Finalità: la legge promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
Articolo 2 – Definizioni: in questo articolo si dà la definizione delle attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 dello stesso articolo. Inoltre si definiscono le finalità delle attività.
Nel dettaglio le attività dell'agricoltura sociale devono essere dirette a realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
I requisiti minimi di tutte le attività saranno definite con decreto, da adottare entro 60 giorni dal Ministero delle politiche agricole di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e le competenti Commissioni parlamentari; inoltre le attività di cui sopra possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. e dalle cooperative sociali (anche in associazione) di cui alla l. 8 novembre 1991, n. 381 in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.
Articolo 3 – Riconoscimento degli operatori: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni, stabilendo, altresì, le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7.
Articolo 4 – Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori: gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione.
Articolo 5 – Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale: i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
Articolo 6 – Interventi di sostegno: sono previsti una serie di facilitazioni per i prodotti dell'agricoltura sociale, come ad es. criteri di priorità di utilizzo nelle mense scolastiche e ospedaliere dei prodotti, criteri di priorità per la locazione o alienazione dei terreni agricoli comunali.
Articolo 7 – Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale: è istituito un Osservatorio al quale sono attribuiti i compiti di definizione delle linee guida, monitoraggio e controllo delle informazioni e sullo sviluppo delle attività sociali ecc.
L'osservatorio è composto da: cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, designati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia; cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle organizzazioni medesime; due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime; due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale; due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della medesima legge n. 383 del 2000; due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.